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Poseidon Principles for Marine Insurance

È stato pubblicato il primo Annual Disclosure Report di Poseidon Principles for Marine Insurance (PPMI). Si tratta di un importante passo avanti per la trasparenza nel settore marittimo e assicurativo verso la decarbonizzazione.

Mezzi aerei a pilotaggio remoto – Regolamento ENAC 2

Il 16 luglio 2015 ENAC ha pubblicato la seconda edizione del Regolamento sui “Mezzi aerei a pilotaggio remoto (APR}” apportando modifiche significative al testo del 16 dicembre 2013. Il Regolamento – che è entrato  in vigore il 16 settembre 2015, fatte salve alcune specifiche disposizioni – fornisce risposte più puntuali alle tematiche sottese allo sviluppo  delle attività condotte con APR, proponendo un approccio bilanciato ai temi della sicurezza che tiene conto delle caratteristiche tecniche ed operative dei sistemi a pilotaggio remoto,delle modalità di occupazione dello spazio aereo, del contributo conferito dalla capacità di gestione dell’operatore e dalla qualificazione dei piloti di tali mezzi.

 In linea generale il nuovo testo:

  1. mantiene inalterato l’obbligo di stipulare un’assicurazione concernente la responsabilità civile verso i terzi non inferiore ai massimali minimi di cui all’art 7 del reg. CE 785/2004 quale presupposto per operare un SAPR;

  2.  lascia invariate nella sostanza
    • la distinzione tra sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR) e aeromodelli, basata principalmente sul carattere ricreativo/sportivo o meno dell’attività,
    • la classificazione dei SAPR in due categorie in base alla massa massima al decollo (minore di 25 kg o uguale o maggiore a 25 kg),
    • la differenziazione di requisiti di sicurezza e procedure operative in base alle criticità delle operazioni svolte: ossia operazioni specializzate (quelle cioè che prevedono l’effettuazione di un servizio professionale a titolo oneroso o meno) oppure attività di ricerca e sviluppo (finalizzate cioè alla r cerca pura o alla verifica di determinate concezioni di progetto del SAPR stesso o di nuovi equipaggiamenti, installazioni, tecniche di impiego od usi).

Nel complesso appare tuttavia più organico e meglio strutturato e sembra offrire indirettamente qualche maggior elemento utile ai fini del risk assessment.

Prevede invece una nuova sezione (V) dedicata alle Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo e una riallocazione in maniera più strutturata e organica di alcune disposizioni prima ricomprese in un’unica sezione (la IV) e ora suddivise tra le sezioni IV   Disposizioni per il pilotaggio degli aeromobili a pilotaggio remoto e VI Disposizioni generali  per  i sistemi a pilotaggio remoto, distinguendo appunto tra l’attività di pilotaggio dell’APR e le disposizioni invece relative al SAPR cioè al sistema nel suo complesso,costituito dal mezzo  aereo senza persone a bordo,utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi,e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.

All’interno delle diverse sezioni introduce alcune novità. Passiamo brevemente in rassegna quelle più significative:

 Sezione I – Generalità

  •  Tra le Fonti Normative (art. 4) viene ora richiamato anche il Regolamento (UE) 923/2012 Standardised European Rules of the Air SERA;
    • all’art 5 sono previste le seguenti nuove definizioni:
    • Area di buffer: area intorno a quella delle operazioni,stabilita per garantire livelli di safety applicabili per la tipologia di operazioni,
    • Attività di ricerca e sviluppo (già sopra definita),
    • Massa operativa al decollo: ossia il valore di massa al decollo dell’APR in configurazione operativa, incluso il pay load cioè le apparecchiature e istallazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni previste,
    • To be seen: la proprietà di un APR per le sue dimensioni e caratteristiche di essere awistato analoga a quelle di un aeromobile con pilota a bordo ai fini del rispetto delle regole dell’aria;
  • il trasporto di merci pericolose (prima vietato tout court) può ora essere  effettuato, previa autorizzazione di ENAC.

Sezione Il – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg

Viene introdotta una previsione nuova (art. 8 comma 1) in forza della quale a far data dal 1° luglio 2016, il SAPR, in aggiunta alla targhetta, dovrà essere dotato di un dispositivo elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR ed il proprietario/operatore,dei dati essenziali di volo,nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono fissate dall’ENAC.

Per le operazioni specializzate (art. 8 comma 4) viene fatto espresso richiamo alle regole di circolazione di cui alla nuova Sezione V ed è inoltre introdotto l’obbligo per la conduzione dei SAPR di specifico titolo aeronautico (attestato o licenza) per il pilota “remoto”,che ne attesti il percorso formativo e la capacità di conduzione.

Per le operazioni non critiche (art. 9) – in sintesi quelle condotte con controllo a vista del mezzo e senza sorvolo di agglomerati urbani, aree congestionate, assembramenti e infrastrutture sensibili – la dichiarazione di conformità al Regolamento che l’operatore deve presentare deve essere resa utilizzando esclusivamente l’accesso al sito web dell’Ente. E’ inoltro posta a carico dell’operatore la responsabilità di valutare il rischio associato alle operazioni ed il permanere delle condizioni che fanno ritenere non critiche le operazioni nonché di mantenere aggiornata la documentazione.

Per le operazioni critiche (art. 10) – definite in via residuale rispetto a quelle non critiche – viene prevista di fatto l’equiparazione dei SAPR al segmento del volo tradizionale più affine,ossia l’aviazione generale e l’obbligo di dotazione del SAPR stesso di un mezzo di terminazione del volo la cui funzionalità sia indipendente dal sistema primario di  comando e controllo del mezzo.

 Una disciplina semplificata è prevista (art. 12) per le operazioni specializzate condotte con SAPR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg. (che di fatto rappresentano quasi 1’80 % del parco circolante); tali operazioni vengono infatti considerate “non critiche” in tutti gli scenari operativi a condizione che gli aspetti progettuali e le tecniche costruttive dell’APR abbiano caratteristiche di inoffensività, precedentemente accertate dall’ENAC o da soggetto da esso autorizzato; resta invece sempre fermo il divieto di sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.

All’interno di tale nuova categoria, è stata inoltre aggiunta – rispetto al testo posto in pubblica consultazione – un’ulteriore sotto categoria di droni di peso inferiore ai 300g, che possono essere pilotati ad una velocità massima di 60km/h senza l’obbligo di possedere attestato ma sempre in osservanza delle regole di sicurezza stabilite dal regolamento. Le operazioni con questi droni sono considerate non critiche.

L’art. 13 prevede infine norme specifiche per i costruttori che intendono produrre in serie i SAPR ai fini dell’ottenimento della certificazione di progetto.

La Sezione III Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo maggiore o uguale a 25 kg,non introduce novità sostanziali.

Sezione IV – Disposizioni per il Pilotaggio degli aeromobili a pilotaggio remoto

Come accennato,costituisce una nuova sezione del Regolamento in cui agli articoli 21 e 22 sono fissati condizioni,requisiti e modalità per l’ottenimento rispettivamente

  • dell’attestato di pilota di APR, per la conduzione di APR di massa operativa al decollo minore di 25 kg in condizioni VLOS da parte di un Centro di Addestramento APR approvato
  • della licenza di pilota di APR, per la conduzione di APR in operazioni BLOS oppure di APR con massa al decollo maggiore o uguale a 25 kg da parte di ENAC.

L’art. 23 infine disciplina irequisiti organizzativi e formativi dei centri di addestramento APR che sono approvati dall’ENAC e forniscono agli operatori di APR sia la formazione teorica che l’addestramento pratico.

 Sezione V – Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo

Come anticipato rappresenta una sezione nuova in cui vengono disciplinati e analizzati in dettaglio le caratteristiche e i requisiti delle operazioni in

  •  VLOS (Visual Line of Sight) quelle cioè svolte in condizioni nelle quali il pilota remoto rimane in contatto visivo con il mezzo aereo,senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici,
  • EVLOS (Extended Visual Une Of Sight) condotte cioè in aree, le cui dimensioni superano i limiti delle condizioni VLOS,e per le quali il requisito del mantenimento del contatto visivo con I’APR è soddisfatto con l’uso di mezzi alternativi,
  • BLOS (Beyond Une Of Sight) condotte ad una distanza tale da non consentire al pilota remoto di rimanere in contatto visivo diretto e costante con il mezzo aereo, o di rispettare le regole dell’aria applicabili al volume di spazio aereo interessato.

Sezione VI – Disposizioni Generali per iSistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto

Come detto nella sezione VI – già prevista nella precedente edizione del Regolamento – le implicazioni dirette assicurative non cambiano rispetto alla vigente normativa e così pure le norme in tema di security e protezione dei dati e privacy.

La novità è rappresentata essenzialmente dai disposti degli articoli 28 e 29 che sanciscono l’obbligo per l’operatore,il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota – secondo le rispettive responsabilità – di mantenere e rendere disponibile all’ENAC la documentazione prodotta per dimostrare la rispondenza al Regolamento nonché di comunicare all’ENAC, entro il limite di 72 ore,ogni incidente e inconveniente grave secondo le procedure stabilite dall’Ente stesso.

L’art. 30 fissa le sanzioni per inosservanza del Regolamento. In realtà non si tratta di nuova norma  poiché  i contenuti  di tale articolo  erano  riportati  nella precedente edizione, nell’ambito delle Disposizioni Finali alla voce “Sospensione e revoca”.

La Sezione VII Aeromodelli resta sostanzialmente invariata.

Sezione VIII – Disposizioni finali

All’articolo 37 Decorrenza e norme transitorie sono previsti termini di entrata in vigore più lunghi per alcuni adempimenti specifici quali l’utilizzo del sito web ENAC per il deposito delle dichiarazioni e per la notifica degli attestati (1°gennaio 2016) e l’acquisizione di attestato di pilota di APR (1°aprile 2016).

E’inoltre stabilito che le autorizzazioni per l’impiego dei SAPR rilasciate dall’ENAC agli operatori e le dichiarazioni rese in base all’edizione 1 del Regolamento decadranno di validità dal 1° luglio 2016 ed entro tale termine devono essere convertite in accordo ai nuovi requisiti.