La modifica della disciplina del contratto di spedizione del 2022

Il cosiddetto “decreto Recovery” (D.L. 152/2021 contenente Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) è diventato legge (con modificazioni) a fine anno (GU n. 310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 48).

Nell’ambito della complessa e dettagliata normativa, si segnala, in questa sede, la modifica alla disciplina delle spedizioni contenuta nel Codice civile, introdotta nella fase di conversione del decreto in legge tramite la previsione dell’art. 30 bis Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche.

Tale disposizione riflette l’esigenza, a lungo manifestata dalle associazioni di categoria degli spedizionieri, di

  • adeguare la disciplina del contratto di spedizione alla realtà moderna, sia abrogando rimandi a prassi obsolete o desuete, sia accogliendo gli orientamenti interpretativi già riconosciuti dalla giurisprudenza; in tal modo la normativa codicistica riflette più compiutamente l’attività di spedizione internazionale, profondamente mutata negli ultimi decenni anche a seguito della comparsa del trasporto multimodale e dello sviluppo delle attività di logistica;
  • contribuire a ridurre al minimo sia il rischio di diverse interpretazioni dei dispositivi civilistici, sia la conflittualità tra le parti coinvolte.

Le innovazioni – anche se, come detto, in parte recepiscono la prassi consolidata e le indicazioni già pervenute dalla giurisprudenza – hanno una portata significativa e potrebbero avere alcune ricadute sui rapporti contrattuali esistenti e futuri.

Riportiamo di seguito alcune considerazioni di maggior rilievo.

Modifiche all’articolo 1696 c.c. Il nuovo limite di risarcimento

La lettera a) dell’art 30 bis interviene sulla disciplina del contratto di trasporto di cose, per sostituire l’art. 1696 del Codice civile, relativo al calcolo del danno in caso di perdita o avaria delle cose trasportate.

L’intervento riformatore ha come scopo primario quello di correggere alcune incertezze sulla disciplina   della   limitazione   della   responsabilità   vettoriale   conseguenti   alla  riforma dell’autotrasporto attuata con il d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

In particolare, il legislatore

  • precisa che la limitazione al risarcimento dovuto dal vettore in caso di merce avariata o perduta – fissata a livello nazionale in 1 euro per ogni chilogrammo di merce e a livello  internazionale  mediante rinvio alla Convenzione di Ginevra  del 1956 (8,33 Diritti Speciali di Prelievo, pari a circa  10 euro) – si applica solo ai trasporti terrestri;
  • rinvia, per i limiti al risarcimento dei danni nei trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari,  tanto nazionali quanto  internazionali, alle leggi speciali e alle pertinenti convenzioni internazionali e al rispetto dei presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità;
  • introduce una specifica disciplina per limitare il risarcimento dovuto dal vettore a fronte di un trasporto intermodale, cioè effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa. In tali casi, infatti, quando non sia possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l’avaria, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà superare 1 euro al chilogrammo di merce, per i trasporti nazionali, e 3 euro al chilogrammo di merce per i trasporti internazionali. La fattispecie in cui non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno è, in effetti, ricorrente: si pensi, ad esempio, al trasporto di merce containerizzata che subisce un danno durante una delle numerose fasi di movimentazione, rendendo spesso impossibile accertare con precisione il momento in cui può essersi verificato il sinistro. L’individuazione di un limite pari a 3 euro per chilogrammo di merce perduta o danneggiata sembra riflettere il limite di 2 Diritti Speciali di Prelievo previsti per il trasporto marittimo dalle Hague-Visby Rules. È probabile, tuttavia, che sorgeranno alcune difficoltà di coordinamento in sede di applicazione della disciplina, che di fatto sembra determinare l’applicazione di un limite più conveniente al vettore multimodale per l’eventualità che non si individui in quale tratta del trasporto si è verificato il danno.

Modifiche al contratto di spedizione

Le lettere b), c) e d) dell’art 30 bis intervengono sulla disciplina delle spedizioni, di cui agli articoli da 1737 a 1741 del Codice civile.

In particolare:

  1. la lettera b) sostituisce l’art. 1737 c.c., che definisce il contratto di spedizione, introducendovi talune innovazioni. L’art. 1737 c.c. prevede infatti ora la possibilità per il committente di attribuire un potere di rappresentanza allo spedizioniere, il quale in tale eventualità potrà assumere la veste anche di mandatario con rappresentanza e quindi non soltanto, come finora avvenuto, di mandatario senza rappresentanza. Opportuna, al fine di rendere la disciplina codicistica più conforme alla prassi operativa e commerciale, appare inoltre la specificazione che un unico contratto di spedizione può avere a oggetto anche la stipula di più contratti di trasporto con diversi vettori;
  2. la lettera c) sostituisce l’art. 1739 del Codice civile, relativo agli obblighi dello I primi due commi sono stati oggetto di opportune modifiche formali. Oltre alla sostituzione dell’espressione “committente” con “mandante”, il nuovo testo ribadisce che lo spedizioniere non ha alcun obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite (salvo espressa richiesta del mandante), eliminando il riferimento, ormai desueto, agli usi contrari. La precisazione muove dalle non infrequenti contestazioni tra mandante e spedizioniere circa l’esistenza o meno di un mandato ad assicurare la merce e l’idoneità della copertura assicurativa così stipulata. La norma, nel ribadire che non vi è un obbligo ad assicurare, pone dunque a carico del mandante l’onere di fornire istruzioni precise ed univoche in merito alla stipulazione della copertura assicurativa, sebbene resterà di regola a carico dello spedizioniere la valutazione dell’idoneità della copertura da stipularsi in relazione alla tipologia del trasporto ed ai rischi cui è esposta la merce. Il provvedimento, poi, sopprime il terzo comma dell’art. 1739 che recepiva, nell’ambito della spedizione, il principio per cui il mandatario non può trarre vantaggi economici ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti (art. 1713, primo comma, c.c.). Anche questa modifica pare riconducibile alla ratio di valorizzare l’autonomia delle parti, che potranno liberamente disporre in tal senso nel contratto. Inoltre, dovrebbe consentire di superare i non indifferenti problemi interpretativi per la giurisprudenza nel caso di divario fra il premio corrisposto alla compagnia assicuratrice e quello addebitato al mandante per l’assicurazione danni alla merce stipulata dallo spedizioniere per conto di quest’ultimo;
  3. la lettera d) interviene sull’art. 1741 del Codice civile, relativo al c.d. spedizioniere vettore, cioè allo spedizioniere che assuma, con mezzi propri o altrui, anche l’esecuzione del trasporto. Il provvedimento, pur sostituendo integralmente l’articolo del Codice, in realtà si limita ad aggiungervi un comma per specificare che, anche in questo caso, a fronte di perdita o avaria delle cose trasportate, si applica la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore di cui all’art. 1696 c.c. La precisazione ha l’effetto di risolvere in via definitiva il tema se lo spedizioniere vettore che non sia autorizzato all’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi per effetto dell’iscrizione al relativo albo possa o meno invocare il limite risarcitorio accordato in favore del vettore.

Modifiche in materia di privilegio per i crediti nascenti dal contratto di spedizione

Infine, la lettera e) dell’art. 30 bis interviene sulla disciplina dell’art. 2761 del Codice civile, in materia di privilegi speciali nascenti dal contratto di spedizione.

Il provvedimento in commento

  • integra il contenuto del primo comma dell’art. 2761, prevedendo l’applicazione dei privilegi anche ai crediti derivanti dal contratto di spedizione (la disposizione, prima, si riferiva solo al contratto di trasporto); inoltre il privilegio risulta ora esercitabile anche sulle cose spedite (e perciò non soltanto “sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato”);
  • specifica, sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che tale privilegio può essere esercitato anche sui beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché si tratti di trasporti o spedizioni che costituiscono esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative;
  • aggiunge un nuovo comma in forza del quale lo spedizioniere che abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del proprio mandante, beneficia del privilegio generale sui beni mobili del debitore che l’art. 2752 accorda allo Stato e agli enti locali per tributi diretti, IVA e tributi degli enti locali.

Le implicazioni nascenti da tali modifiche sono numerose; occorrerà valutare quali saranno le modalità applicative e l’impatto che la nuova disposizione avrà sui rapporti contrattuali esistenti e futuri anche alla luce della complessa disciplina del concorso dei privilegi dei vari soggetti coinvolti nel trasporto per la soddisfazione dei crediti rispettivamente vantati.

NORMATIVA

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