La riforma dell’autotrasporto di cose per conto terzi del 2015

Legge di Stabilità 2015 il nuovo assetto normativo dell’autotrasporto di cose per conto terzi

La Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014 (cd “Legge di Stabilità 2015”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29 dicembre 2014, ha rivoluzionato il panorama del settore dell’autotrasporto innovando sostanzialmente l’assetto normativo ad oggi in essere.

Certamente la principale novità apportata dalla Legge di Stabilità 2015, riguarda la definitiva abolizione della disciplina sui costi minimi di esercizio dell’autotrasporto. Il nuovo comma 4 dell’articolo 83-bis del Decreto Legge 112/2008 ha infatti ristabilito il principio della libera contrattazione, prevedendo che “nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”. L’abrogazione segue la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 settembre 2014 secondo cui “la determinazione dei costi minimi d’esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo”. In particolare, i giudici comunitari avevano rilevato che, sebbene fosse ipotizzabile che la tutela della sicurezza stradale potesse costituire un obiettivo legittimo, a loro parere, la normativa italiana si limitava a prendere in considerazione tale aspetto in maniera generica, senza stabilire un nesso tra i costi minimi d’esercizio e il conseguente rafforzamento della sicurezza stradale.

A decorrere dal gennaio 2015, quindi, i rapporti economici relativi alle prestazioni di trasporto sono rimessi alla libera contrattazione delle parti, seppur nel rispetto del “principio di adeguatezza dei corrispettivi alle norme sulla sicurezza sociale e della circolazione”. Tale precisazione è da leggere congiuntamente ad un’ulteriore  previsione della normativa in commento che ha statuito la pubblicazione da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti di “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto”. La previsione di tali valori, tuttavia, anche se solo di “riferimento”, lascia spazio a nuovi ed ulteriori dubbi sull’interpretazione e sulla legittimità degli stessi alla luce dei principi richiamati dalla Corte di Giustizia.

Per i contratti di trasporto di durata superiore a trenta giorni è stato invece introdotto il sistema del fuel surcharge. La nuova normativa prevede infatti che, qualora il costo del gasolio si modifichi di oltre il 2%, la tariffa concordata tra le parti dovrà essere aggiornata. Il medesimo adeguamento si applicherà anche in caso di variazione di oltre il 2 % dei pedaggi autostradali.

Nella nuova versione dell’articolo 83-bis è stata infine soppressa la possibilità per gli autotrasportatori di effettuare rivalse tariffarie tramite ricorso per decreti ingiuntivi.

In secondo luogo, il legislatore è intervenuto sul Decreto Legislativo 286/2005, modificando la definizione di “committente” ed introducendo una nuova disciplina sulla “sub-vezione.

Il “committente” del trasporto, infatti, in base alla nuova definizione, è l’impresa iscritta all’Albo degli Autotrasportatori “che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto”. Nella nuova figura di “sub-vettore”, invece, è inclusa, non solo l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ma anche l’impresa estera abilitata a svolgere trasporto internazionale e di cabotaggio.

Come preannunciato la legge in commento ha inoltre introdotto una disciplina ad hoc per la sub-vezione con l’obiettivo di limitarne l’impiego e ridurre la filiera dei soggetti coinvolti nei trasporti. In virtù della nuova disciplina, il vettore principale potrà infatti sub-commissionare il trasporto ad un sub-vettore solo laddove ciò sia espressamente previsto nel contratto stipulato con il committente. Qualora la sub-vezione non sia autorizzata ed il vettore principale affidi ugualmente il trasporto ad un soggetto terzo, il committente avrà diritto di risolvere il contratto per inadempimento.

È fatto invece espresso divieto al sub-vettore di affidare a sua volta il trasporto ad altro vettore. In tal caso il relativo contratto sarà nullo ed il vettore effettivo avrà il diritto di percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, sarà tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. In sostanza, qualora il sub-vettore commissioni ad un ulteriore soggetto il trasporto, egli si espone al rischio di perdere integralmente la retribuzione pattuita per la propria prestazione a vantaggio dell’esecutore materiale del trasporto.

Tale divieto non opera tuttavia nel settore della distribuzione, ovvero nel caso in cui un vettore gestisca collettame distribuito da una piattaforma logistica mediante il ricorso a più sub-vettori. La normativa prevede, infatti, che all’impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico (intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi), è concessa la facoltà di avvalersi per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico.

La nuova normativa ha altresì abrogato la Scheda di Trasporto che, pertanto, non costituisce più documento necessario di accompagnamento delle merci oggetto di trasporto. La circolare del 31 dicembre 2014 (n. 300/AJ9221/141108/44) del Ministero dell’Interno ha confermato tale abrogazione e, al fine di garantire i controlli su strada, ha disposto che “ai fini dell’applicazione delle disposizioni della responsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante l’effettuazione del trasporto, di cui all’art. 7 del DLG n. 28612005, le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del DLG n. 286/2005 devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dallo stesso comma 4 del citato art. 7, le generalità del committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell’art. 180, c. 8, CDS”. Resta dunque ferma la necessità di istruzioni scritte per i contratti non conclusi in forma scritta.

Ulteriori novità riguardano gli obblighi imposti al committente (ed al vettore, ove autorizzato alla sub-vezione) sul controllo delle attestazioni di regolarità del vettore (o del sub-vettore). Il committente (o il vettore) del trasporto dovrà infatti verificare la regolarità dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, da parte del soggetto incaricato, preliminarmente alla stipulazione del contratto, mediante acquisizione dal vettore (o dal sub-vettore) dell’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali. In futuro questo adempimento dovrebbe però essere semplificato mediante l’accesso a banche dati consultabili on line sul sito del Comitato Centrale nel quale dovrebbero essere pubblicati per ciascun vettore le qualificazioni di regolarità. In caso di inadempimento di tali controlli, il committente del trasporto sarà obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti. Infine, in caso di contratto orale, il committente “si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito”.

Un altro aspetto da rilevare riguarda l’introduzione della c.d. “negoziazione assistita” in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto. In caso di controversia, infatti, l’esercizio dell’azione giudiziale dovrà essere preceduta da un preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati. Tale istituito si pone come condizione di procedibilità obbligatoria per i rapporti che afferiscono i contratti di trasporto e sub-trasporto, eccezion fatta per il caso dell’azione diretta di cui all’articolo 7 ter D. Lgs. n. 286/2005.

La legge n. 190/2014 è, infine, intervenuta sui requisiti di idoneità finanziaria richiesti alle imprese per la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo per l’esercizio della professione di autotrasportatore di cose conto terzi. L’impresa di autotrasporto, infatti, per i primi due anni di attività, potrà dimostrare la propria capacità finanziaria attraverso la polizza di responsabilità professionale. A partire dal terzo anno, invece, non potendosi più avvalere di suddetto strumento, la dimostrazione dell’idoneità finanziaria dovrà essere fornita tramite certificazione rilasciata da un revisore contabile (o altro soggetto debitamente riconosciuto) oppure mediante attestazione rilasciata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa.

Alla luce delle novità e delle modifiche sopra indicate emerge chiaramente che  l’intervento operato dalla Legge di Stabilità 2015 ha l’obiettivo di semplificare e liberalizzare il settore nazionale dell’autotrasporto, anche al fine di renderlo maggiormente competitivo nell’ambito comunitario in cui gli operatori si trovano quotidianamente ad operare.

NORMATIVA

ART 1
247. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’albo nazionale Delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di  terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.Si considera committente anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto»;
3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sub-vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;
b) dopo l’articolo 6-bis è inserito il seguente:
«Art. 6-ter. – (Disciplina della sub-vettura)
1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2. In mancanza dell’accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
4. All’impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;
c) l’articolo 7-bis è abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla
scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo.

248. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni
Sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
4-bis. Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall’adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l’informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto  eseguito.
4-sexies. All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»;
c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;
d) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».

249. Costituisce condizione dell’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l’attivazione dell’azione diretta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi.

251. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che
hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo.
Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito
dell’idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.

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